Divorzio breve alimenti e mantenimento

 

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Dopo 45 anni il divorzio è diventato “breve” anche nella legislazione italiana, seppur con delle differenze rispetto agli altri stati europei. Si tratta di una grande svolta da un punto di vista normativo, in quanto lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio riusciranno a diventare operativi davvero in tempi ristretti. Ma che cosa cambia con il divorzio breve? E qual è la rivoluzione sugli “alimenti”?

 

 

La legge 55 del 2015 sul divorzio breve

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Divorzio breve: cosa vuol dire? In pratica, è stato abbreviato il periodo della separazione legale che inizialmente era fissato in 3 anni. L'ultima norma sulla materia, era stata fatta nel 1970 e da allora, il legislatore non aveva mai più messo mano a modifiche in questo delicato settore. Quello che viene preso in considerazione con questo nuovo dispositivo normativo, è il periodo in cui la separazione legale si calcola. Infatti, era necessario che ci fossero tre anni di separazione prima di andare avanti con il divorzio, mentre le modifiche fatte successivamente, avevano anche portato alla riduzione dei tempi in 12 mesi o in alcuni casi, in sei mesi.

La novità della riforma 2015 invece, dà la possibilità di eliminare totalmente il passaggio obbligatorio per la fase di separazione lunga, dando la facoltà ai coniugi di arrivare al divorzio in maniera diretta. Per presentare domanda di divorzio in maniera “facile”, ovvero davanti all'Ufficiale di Stato Civile, o con la negoziazione di tipo assistito si può presentare:

  1. la sentenza di separazione passata in giudicato;

  2. il decreto di separazione consensuale;

  3. la doppia dichiarazione firmata davanti all'Ufficiale di Stato Civile;

  4. l'accordo fatto mediante la negoziazione assistita.

 

Tranne per la separazione giudiziaria che richiede 12 mesi almeno di tempo, per tutti gli altri casi, bastano sei mesi per fare in modo che gli effetti civili del matrimonio finiscano e quindi, si potrà ottenere il divorzio in maniera rapida. È anche possibile ottenere il divorzio in maniera veloce se ci sono state delle condanne per reati commessi contro il coniuge, nel caso dello scioglimento di un matrimonio fatto all'estero, per un altro matrimonio contratto, qualora il matrimonio non sia stato consumato o nel caso che ci sia stata intanto un'altra attribuzione di sesso al coniuge.

Una volta ottenuto il divorzio, gli effetti civili del matrimonio, non sono più validi e di conseguenza non c'è più né il dovere di coabitazione, né quello di fedeltà o assistenza morale e materiale.

 

 

L'assegno divorzile

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Dopo la fine di un matrimonio, oltre agli effetti personali, ci sono una serie di effetti patrimoniali da non sottovalutare. Infatti, resta nei confronti dell'ex coniuge, il dovere di corrispondere un mantenimento, ovvero un assegno divorzile che rappresenta un dovere di solidarietà nei confronti del più debole, da un punto di vista puramente economico.

I cosiddetti “alimenti”. In pratica, deve essere corrisposto un assegno periodico, quando uno dei due coniugi non ha adeguati mezzi e non può procurarsi da solo la stabilità economica per delle ragioni di natura oggettiva. L'assegno viene sempre quantificato in base ai redditi ed anche in base a quella che è stata la storia matrimoniale della coppia. Fino agli ultimi anni, per determinare quale fosse l'entità dell'assegno si doveva tenere conto del “tenore di vita”, che anche il coniuge più debole avrebbe dovuto mantenere nonostante il divorzio.

 

La rivoluzione messa in campo dalla Cassazione sul mantenimento

Qualche tempo fa, però, una sentenza della Cassazione ha letteralmente capovolto il criterio del “tenore di vita matrimoniale”, come base per determinare l'entità dell'assegno da elargire all'ex coniuge. Piuttosto, i giudici hanno preso in considerazione il cosiddetto “parametro di spettanza”, che deve essere considerato, valutando l'indipendenza economica dell'ex marito o della ex moglie.

Gli Ermellini hanno quindi stabilito che si deve considerare l'autosufficienza economica della parte che chiede l'assegno di mantenimento e questo, per fare in modo che il matrimonio non debba essere inteso come una “sistemazione definitiva”, ma piuttosto come un atto di auto responsabilità oltre che di libertà. Con questa sentenza della Cassazione, ovvero la 11504 del 2017, si deve dimostrare che chi chiede l'assegno di mantenimento non abbia facoltà e mezzi economici sufficienti per mantenersi da solo, oppure da sola. Bisogna quindi, vedere prima di tutto quali sono i redditi posseduti, eventuali patrimoni immobiliari e immobiliari, la capacità che si ha di lavorare in base, sia all'età che al sesso ed al mercato del lavoro ed infine, si deve vedere se l'ex coniuge richiedente ha anche una disponibilità di una casa in cui poter abitare. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nell'ambito del diritto di famiglia.

 

L'assegno successorio ed il diritto ad una quota del TFR

Quando però si fa un divorzio anche di tipo breve, si perdono i diritti successori nei confronti dell'altro coniuge a meno che non ci sia un effettivo bisogno, dimostrabile davanti al giudice. Ovviamente, l'entità dell'eventuale assegno successorio, deve essere stabilita in base ad una serie di criteri che riguardano l'entità di questa necessità.

In più, c'è da dire che il coniuge divorziato che non ha eventualmente ancora contratto nuovo matrimonio, ha diritto ad una percentuale del TFR pari circa al 40% del totale, analizzando però gli anni di lavoro coincisi con quelli del matrimonio. Stesso discorso, anche per la pensione di reversibilità per cui l'ex coniuge ha diritto ad avere una parte soltanto se il rapporto pensionistico è di fatto anteriore, a quella che poi è sopraggiunta come sentenza di divorzio.

 

I doveri nei confronti dei figli

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Nel caso della nuova normativa sul divorzio, c'è da dire che restano i doveri nei confronti dei figli per cui entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenerli, educarli ed istruirli, anche se il matrimonio effettivamente finisce. La potestà genitoriale quindi viene esercitata anche con la fine dell'unione, nei confronti dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

 

Conclusioni

La rivoluzione messe in campo tra il 2014 e il 2015, da un punto di vista normativo, ha rivoluzionato non poco quelli che sono gli assiomi del diritto di famiglia, ma comunque resta la doppia fase di separazione e di divorzio che è una prerogativa per ora prevista soltanto dalla Repubblica di Malta, oltre che dalla stessa Italia, in Europa. Gli altri Stati UE, invece non prevedono la necessità di passare per la fase di separazione, ma danno parere favorevole al passaggio diretto verso il divorzio.