Divorzio breve con figli

 

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Ora che il divorzio breve è legge anche in Italia sono previste modifiche importanti per quello che riguarda il rapporto dei genitori con i figli, come sempre i primi ad essere comunque tutelati nel caso madri e padri dividano le loro strade.

 

 

Le nuove norme sul divorzio breve con figli

Con la riforma del divorzio breve è previsto il ricorso ad una forma di negoziazione assistita da un avvocato, pratica consentita anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave oppure ancora economicamente non autosufficienti. In questo caso il pubblico ministero presso il tribunale competente, al quale l’accordo tra i due coniugi che vogliono divorziare deve essere trasmesso entro 10 giorni dalla ratifica, potrà autorizzarlo soltanto se sarà verificato che risponda all'interesse dei figli. Identico passaggio è previsto nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui infatti è obbligatoria la trasmissione dell'accordo al pubblico ministero presso il tribunale relativo che dovrà verificarne la regolarità. Toccherà allo stesso pm il rilascio del nullaosta all'accordo che darà il via libera.

 

 

Figli minori e affidamento nel divorzio breve

La presenza di figli minori nati durante il matrimonio non andrà a modificare la durata del periodo di separazione che permetterà la richiesta di divorzio breve. La modifica attuata nelle disposizioni di attuazione del Codice di rito civile contempla il mantenimento dell’efficacia dei provvedimenti urgenti adottati dal presidente del Tribunale comunque nell’interesse della prole anche in seguito al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. Quello che cambia, in presenza o meno di figli minori, è soltanto che se siano presenti, il procedimento potrà essere più lungo, soprattutto se i figli sono non autosufficienti.

Quanto all'affidamento dei figli e al loro mantenimento, la sentenza del giudice sarà valida anche dopo l'estinzione del processo fino a quando non sia soppiantata da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi successivo ad un ricorso per il divorzio.