Divorzio breve: La procedura
L’Italia si è allineata a molti altri Pesi europei votando in maniera definitiva l’introduzione del divorzio breve che prevede norme e soprattutto tempistiche decisamente diverse rispetto a quelle che regolamentavano la materia sino al 2015. Ecco quindi cosa succederà d’ora in poi con la procedura per il divorzio breve.
Separazioni giudiziali e consensuali
Con le nuove norme per il divorzio breve nelle separazioni giudiziali verrà applicata la riduzione da tre anni a 12 mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Quindi non si può comunque presentare domanda di divorzio se non ci sia stato antecedentemente un periodo di separazione tra i due coniugi.
Invece nelle separazioni consensuali il periodo del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi cala ulteriormente, passando a sei mesi, per permettere a tutti la presentazione della domanda di divorzio. Questo termine più breve potrà valere anche per le separazioni che partono come contenziose ma durante il procedimento si trasformano in consensuali.
In tutti i casi per separarsi legalmente sarà sufficiente presentare un ricorso congiunto. Il ricorso deve necessariamente essere approvato da entrambi i coniugi, anche in assenza di separazione legale (ossia riconosciuta da un giudice).
Come richiedere il divorzio breve
I coniugi che vogliono divorziare, ma anche cambiare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite dal giudice potranno rivolgersi direttamente ad un avvocato. Insieme a lui, pagando cifre più basse rispetto a quelle di un processo, cercheranno la soluzione più valida senza dover per forza passare dal giudice che invece sino ad oggi era l’unico a poter decidere sulla materia. Lo stesso avvocato si occuperà di trasmettere all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi la copia autenticata dell’accordo raggiunto, una volta che avrà ricevuto il benestare del Procuratore.
Sono stati anche modificati i tempi per la separazione dei beni: infatti le norme finora in vigore stabilivano che entrasse in vigore al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale mentre con la legge modificata si concluderà proprio quando il giudice concederà l’autorizzazione ai due coniugi a vivere separatamente.
Stabilito anche l’unico caso in cui non si applica la negoziazione assistita: è quello in cui i coniugi siano anche genitori di figli minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave. In questi casi servirà comunque la decisione del giudice, per una loro tutela maggiore.